Eccoti alcune pratiche indicazioni sulle varie polizze per l’impresa, spiegate in maniera semplice e comprensibile, utili per nuovi e vecchi imprenditori in cerca di sicurezza.
Che tu stia per mettere in piedi un’impresa oppure che l’impresa sia già avviata uno dei passaggi fondamentali nella vita di un’azienda è la scelta delle assicurazioni.
A me piace più in generale parlare di “servizio assicurativo” perché mi riesce davvero difficile ragionare in termini di singola polizza. Ed ancora peggio, quando si tratta di imprese mediamente strutturate, ritengo sia molto pregiudizievole per un imprenditore affidare a diversi assicuratori il compito di proteggere l’azienda se questi non hanno il controllo totale diretto di tutte le coperture in essere.
Ma questo è un discorso che affronteremo un’altra volta.
Quello che probabilmente interessa inizialmente a te imprenditore, che magari sei in procinto di valutare l’utilizzo degli strumenti assicurativi (cioè delle polizze) per trasferire rischi dalla tua azienda all’assicurazione, è in che modo ti devi muovere.
Innanzitutto dobbiamo individuare le grandi aree di rischio a cui una qualsiasi attività d’impresa è esposta: ci possono essere i danni diretti, i danni indiretti, il furto, la responsabilità civile e la tutela legale.
In quasi tutti i normativi delle polizze “multirischio” tipici delle imprese artigiane, troverai queste “sezioni” proprio in quest’ordine. Qui cominceremo ad affrontarne solo due: la responsabilità civile (in realtà abbastanza di striscio) e la danni diretti (in maniera già più approfondita), lasciando alla seconda parte della mini guida l’onere di spiegare il resto.
La copertura più importante che devi assolutamente sottoscrivere è la polizza di responsabilità civile. Nel precedente articolo del blog ho già diffusamente parlato di questa garanzia e del perché essa è senza dubbio quella più importante nel tuo pacchetto.
Sintetizzo solo dicendo che i danni da responsabilità civile in generale possono essere di importi molto elevati e sono difficilmente predeterminabili e pertanto le polizze che coprono l’R.C. devono essere tarate sulle punte di rischio ipotizzabili in funzione dell’attività d’impresa.
Cioè, tradotto, non puoi sapere a priori di quanto sarà il danno che rischi di cagionare ad un terzo (o a più persone). Per farlo ci vorrebbe la sfera di cristallo. Quindi bisogna cercare di ipotizzare il peggior evento dannoso “catastrofico” possibile e ragionare su quello (ad esempio, se sei un’impresa di costruzioni che utilizza una gru, qualora questa cadesse su dei condomini, cosa succederebbe?).
Nella macro-area di rischio legata alla Responsabilità Civile, oltre alla polizza di Responsabilità Civile Terzi ed Operai (comprese eventuali estensioni per danni da progettazione, installazione, posa in opera, manutenzioni e relativi danni “postumi”), vi rientrano le polizze di Responsabilità Civile Prodotti (per i danni che i beni da noi prodotti e commercializzati possono causare), l’R.C. del Vettore Stradale (per i vettori), l’R.C. degli amministratori (polizza D&O), l’R.C. Merloni (per i progettisti) ed altre polizze eventualmente ancora più specifiche.
Questo per quanto riguarda, molto in generale, gli strumenti assicurativi per la responsabilità civile dell’azienda.
In seconda battuta, ma comunque sempre di primaria importanza, ci sono le polizze a copertura dei danni diretti.
I danni diretti sono quelli che si producono “direttamente” sulle cose assicurate in conseguenza del verificarsi di un evento stabilito. Tipico esempio sono i danni da incendio alle cose assicurate (fabbricato, contenuto, eccetera).
A tal proposito le polizze possono essere formulate secondo due distinte tipologie:
- Rischi nominati, dove le garanzie valgono esclusivamente quando si verificano determinati eventi esplicitamente dichiarati nel normativo di polizza (incendio, esplosione, scoppio, eccetera);
- “All risks” cioè “tutti i rischi” dove gli eventi coperti sono “tutti quelli che possono colpire le cose assicurate” eccetto che quelli espressamente esclusi (es.: esplosioni nucleari, atti di terrorismo, guerre, eccetera).
E’ chiaro che la seconda “costa” più della prima ma in un’ottica di protezione più completa e lontana dai pericoli di inevitabili fraintendimenti in caso di sinistro (“è coperto, non è coperto, si però, ma sai”) dirottarsi su una soluzione “all risks” non significa di certo buttare i soldi (una buona rischi nominati, comunque, può far bene la sua funzione).
Le somme da assicurare sono, tranne alcune eccezioni, stimate a valore intero cioè vengono indicate (valutate ed assicurate) per il loro intero valore, e in molti casi nella formula “a nuovo” cioè determinate in base alla spesa necessaria a ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove o uguali ed equivalenti per uso , qualità, caratteristiche e funzionali. Diversamente si può adottare il criterio di valutazione “allo stato d’uso” che tiene conto, invece, del deprezzamento dovuto alla vetustà del bene (ad esempio l’usura di un macchinario, il degrado di un immobile, eccetera).
Occhio che non si tratta di una differenza di stima di poco conto. Perché assicurare nel contratto un macchinario per il valore a nuovo ed indicarne invece la cifra allo stato d’uso (magari il macchinario ha 20 anni) significa in caso di sinistro incorrere nel problema della sottoassicurazione e quindi dell’applicazione della regola proporzionale.
Tra gli eventi assicurabili nella “danni diretti” rientrano accadimenti come l’incendio, l’esplosione, lo scoppio, gli eventi naturali e così via, a cui possono essere aggiunte garanzie quali l’acqua condotta, il fenomeno elettrico o la ricerca guasti.
Capitolo a parte lo riserviamo ai danni “catastrofali” che sono terremoto, alluvione, inondazione ed allagamento. Le Compagnie ultimamente hanno cominciato ad estendere questa tipologia di rischio anche ai rischi ordinari (addirittura ai fabbricati civili come le case, cosa una volta impensabile se non a costi esorbitanti) mentre era prassi consolidata concedere la copertura per i rischi catastrofali esclusivamente nei rischi industriali.
L’unica variazione rispetto a qualche anno fa sta nei costi di queste garanzie che, in passato, venivano di fatto “regalate” con tassi spesso poco più che simbolici, mentre oggi sono pagate per il vero prezzo che devono costare.
I beni che puoi assicurare nella sezione danni diretti sono essenzialmente:
- I fabbricati;
- Gli impianti (qui bisognerebbe distinguere tra rischi ordinari ed industriali ma è una cosa troppo tecnica e a te non importa);
- I macchinari, le attrezzature e l’arredamento;
- Le merci (anche di terzi)
Un elenco esemplificativo ma non esaustivo.
I danni diretti sono copribili con “normali” polizze incendio (o con la sezione incendio delle multirischi) e consentono all’impresa di tutelarsi contro il rischio della perdita dei beni assicurati. E’ evidente che non vige alcun obbligo assicurativo in tal senso e l’impresa può decidere di “tenere per sè” il pericolo di vedere danneggiate le proprie cose.
Può succedere, però, che i beni dell’azienda non siano di sua proprietà ma bensì di terzi (perché noleggiati, in comodato e in leasing). In questo caso il proprietario del bene è molto probabile che imponga all’utilizzatore una copertura assicurativa che lo tuteli nel caso l’oggetto venga distrutto o danneggiato. In tale ipotesi è prassi inserire una “clausola” di vincolo a favore del proprietario che obblighi l’assicuratore stesso a non apportare modifiche al contratto, comunicare l’eventuale mancato pagamento dei premi e a non pagare sinistri senza esplicito consenso.
Il prezzo (premio) di una polizza “danni diretti” è determinato in base al rischio (che novità, vero!). La sezione incendio è influenzata dalla tipologia di attività svolta all’interno e dalle caratteristiche costruttive del fabbricato: quindi sono aggravanti del rischio eventuali materiali combustibili, elementi particolarmente infiammabili, sostanze chimiche o esplosivi. Anche le vicinanze pericolose incidono sul premio (se una porzione di fabbricato a noi vicina lavora materie chimiche, questo inciderà anche sul nostro rischio).
Gli eventi naturali e sociopolitici ed i catastrofali sono tariffate in base all’ubicazione del bene in quanto ogni “zona” è mappata in base al rischio in maniera diversa a secondo del luogo (per il terremoto incidono anche le metodologie di costruzione del fabbricato, ovviamente).
Queste sono a grandi linee le cose che devi sapere circa le due sezioni appena trattate che sono la responsabilità civile ed i danni diretti.
Nella seconda parte affronteremo le restanti aree quali i danni indiretti, il furto e la tutela legale.
Se non lo hai ancora fatto scarica subito la mia guida gratuita ==> http://www.assicuratoreaziende.it/risorse-gratuite/
Grazie ad essa saprai quali sono i pericoli che puoi correre se scegli l’assicurazione sbagliata.
Stay tuned.
Ilie Rizzato
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